determinate ad agire con lobiettivo di raggiungere un efficace risultato nella direzione di un disarmo generale e completo, in ciò comprendendo la proibizione di possedere e la eliminazione di ogni tipo di arma di distruzione di massa, e convinti che la proibizione di sviluppare, produrre e accantonare armi subspaziali e la loro eliminazione, attraverso sistemi efficaci, potrà facilitare il raggiungimento di un disarmo generale e completo in maniera efficace ed effettiva;
riconoscendo la natura pericolosa e imprevedibile di tali armi e la grave minaccia che un uso esteso di tali armi può comportare;
desiderando contribuire al rafforzamento della fiducia fra i Popoli ed al generale miglioramento delle relazioni fra gli Stati;
convinte dellimportanza e dellurgenza di eliminare, dagli arsenali degli Stati, in modo effettivo, quelle pericolose armi di distruzione di massa che utilizzano dispositivi subspaziali;
riconoscendo che un accordo sulla proibizione delle armi subspaziali rappresenti un primo passo nella direzione di un possibile accordo sulle misure effettive volte a proibire lo sviluppo, la produzione e laccantonamento di tutte le armi di distruzione di massa, e determinate a proseguire i negoziati in questa direzione;
determinate, per il bene di tutti gli esseri viventi, ad escludere completamente la possibilità che dispositivi subspaziali vengano utilizzati come armi;
convinte che un tale utilizzo sarebbe ripugnante per le coscienze di tutti gli esseri senzienti e che nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato al fine di minimizzare questo rischio;
Articolo I
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a mai, in
nessuna circostanza, sviluppare, produrre, accantonare o in qualsiasi
altra maniera acquisire o mantenere:
1. dispositivi esplosivi per loro natura progettati per creare una onda
durto, una implosione o una frattura subspaziale, di un genere ed
in una quantità che non sia giustificabile con scopi preventivi,
protettivi o in generale pacifici;
2. apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento progettati per lutilizzo
di questi dispositivi a fini ostili o in situazioni di belligeranza.
Articolo II
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a distruggere,
non appena possibile e comunque non oltre nove mesi dallentrata
della presente Convenzione, tutti gli apparati, equipaggiamenti o mezzi
di dispiegamento specificati allArticolo I e che siano sotto il
proprio controllo, giurisdizione o possesso.
Nellattuazione di quanto previsto da questo Articolo, saranno osservate
tutte le necessarie precauzioni volte alla protezione delle popolazioni
e dellambiente.
Articolo III
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a non trasferire ad ogni e qualsiasi terza parte, direttamente e/o indirettamente, ed in nessuna maniera assistere, indurre e/o incoraggiare alcuno Stato, gruppo di Stati e/o organizzazioni internazionali a produrre o in qualsiasi altra maniera acquisire apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento specificati allArticolo I.
Articolo IV
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna, in accordo con i propri processi costituzionali, a prendere ogni e qualsiasi misura atta a proibire e/o prevenire lo sviluppo, la produzione, laccantonamento, lacquisizione o il possesso degli apparati, equipaggiamenti o mezzi di dispiegamento specificati allArticolo I, allinterno del territorio di quegli Stati che siano sotto il proprio controllo o giurisdizione.
Articolo V
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a consultare
gli altri Stati e con loro a cooperare per la risoluzione di ogni e qualsiasi
problema che potesse sorgere in merito agli obiettivi, allapplicazione
o alle disposizioni della presente Convenzione.
Le consultazioni e la cooperazione richieste dal presente Articolo avverranno
nel rispetto di apposite procedure internazionali.
Articolo VI
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, che ritenga che uno
qualsiasi degli altri Stati stia agendo in violazione degli obblighi derivanti
dal disposto della presente Convenzione, potrà presentare una protesta
al Governo di quello Stato. Questa protesta dovrà includere ogni
prova a sostegno della propria validità, come anche una richiesta
di esame da parte del Consiglio di Sicurezza.
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a cooperare nelle
indagini, sulla base della protesta ricevuta dal Consiglio di Sicurezza.
Il Consiglio informerà gli Stati in merito ai risultati dellindagine.
Articolo VII
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a fornire assistenza ad ogni altra Parte che ne faccia richiesta, se tale Parte sia stata esposta a rischi a causa di una violazione della presente Convenzione da parte di una terza Parte.
Articolo VIII
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, si impegna a facilitare,
ed ha ogni diritto a partecipare a, ogni scambio il più esteso
possibile in merito ad equipaggiamenti ed informazioni tecniche e scientifiche
volte allutilizzo di dispositivi subspaziali a fini pacifici.
Le Parti della presente Convenzione che siano nella posizione di farlo
dovranno inoltre cooperare per contribuire, singolarmente od insieme ad
altri Stati od Organizzazioni Internazionali, allulteriore sviluppo
ed applicazione di scoperte scientifiche nel campo della dinamica subspaziale
per migliorare i metodi di propulsione, comunicazione, e altri scopi pacifici.
Articolo IX
Ogni Stato, Parte della presente Convenzione, potrà proporre
emendamenti a questo documento.
Gli emendamenti entreranno in vigore presso quelli Stati che li abbiano
accettati, dopo che saranno stati approvati dalla maggioranza degli Stati
Parte della presente Convenzione; per gli altri Stati, entreranno in vigore
dalla data di accettazione.
Articolo X
Cinque anni dopo lentrata in vigore della presente Convenzione,
o prima se così richiesto dalla maggioranza degli Stati Parte della
presente Convenzione tramite una proposta in questo senso avanzata presso
i Governi Depositari, una Conferenza degli Stati aderenti alla presente
Convenzione sarà tenuta a Camp Khitomer, per verificare loperatività
della Convenzione, ed in particolare per assicurare che gli scopi del
preambolo e delle disposizioni, ivi comprese le disposizioni in merito
ai negoziati sulle armi subspaziali, siano stati realizzati.
Questa verifica dovrà tenere conto di ogni avanzamento tecnologico
e/o scientifico pertinente con gli scopi e le disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo XI
Articolo XII
Articolo XIII
La presente Convenzione, i cui testi in Inglese Standard, in Klingon
ed in Romulano costituisco i testi ugualmente autentici, verrà
conservata negli archivi dei Governi Depositari.
Copie opportunamente certificate della presente Convenzione verranno trasmesse
dai Governi Depositari ai Governi degli Stati firmatari ed n attesa di
firma.
La presente Convenzione è stata dichiarata aperta alle firme in data stellare 23836.1 ed è entrata in vigore in data stellare 24115.7, dopo che sette Governi hanno depositato I loro strumenti di ratifica ed accessione.